Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione
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1. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
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3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
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1. Non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali le autorizzazioni previste dall'art. 19 non siano state
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concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti
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8. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica; in caso di parità prevale il voto del presidente.
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3. Il CICR è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei
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4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando il diritto di voto spetta o è attribuito a un soggetto diverso
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3. In mancanza dei requisiti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di
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diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio.
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3. In mancanza dei requisiti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di
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4. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali siano state omesse le comunicazioni non può essere esercitato. In caso di
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al 5 per cento del capitale di una banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto o che, comunque, comporta il controllo della banca stessa.
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diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio. La Banca d'Italia determina altresì le modalità delle comunicazioni previste dal
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con diritto di voto e, indipendentemente da tale limite, quando la partecipazione comporta il controllo della banca stessa.
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amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi di astensione previsti
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del capitale di una banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto o, comunque, il controllo della banca stessa.
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da azioni o quote con diritto di voto o ne comportano il controllo, devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. In caso di
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quinto dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della partecipata.".
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per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.